Crimine contro l’Umanità: il Sacro GAAP, 27

Al che, quanto segue è un impavida nuova forma di attività bancaria che hanno ritenuto adatto etichettare, sempre più suggestivamente, come “impegni contingenti”, “attività bancaria senza movimento di denaro”, “attività bancaria sotto la linea” , “operazioni invisibili” o “sistema bancario ombra” (in inglese “shadow banking”), la quale è caratterizzata da un modello leggermente diverso – in realtà antitetico, come vedremo – chiamato “Crea per distribuire” (Originate−to−Distribute). Il banchiere crea il prestito, e poi lo vende; lui incassa il corrispettivo, e l’acquirente diviene il detentore del credito corrispondente che il mutuatario rifonderà. Il credito corrispondente è inserito come attività nel bilancio dell’acquirente, non in quello del banchiere, dove rimane solo l’incasso della vendita.

La ragione di questo spostamento da “Crea per detenere” a “Crea per distribuire” si potrebbe a sua volta etichettare: “gettare il sasso e nascondere la mano”.
Sempre lasciando da parte quel trascurabile dettaglio per cui ciò che viene prestato è creato dal nulla e la sua esistenza stessa è alquanto ambigua, come pure le considerevoli implicazioni, quando uno presta qualcosa si espone al rischio di perdere quel qualcosa, se chi lo ha ricevuto in prestito dovesse mancare di restituirlo, in tutto o in parte. Da cui, la dovuta diligenza nel concedere prestiti. Una dovuta diligenza duplice: autoimposta ed obbligatoria.
La dovuta diligenza autoimposta è dettata semplicemente dalla consapevolezza del rischio: in misura del rischio di cui si è consapevoli, ci si impegna a minimizzarlo.
La dovuta diligenza obbligatoria è dettata dalla legge ed è intesa ad impedire che si diventi un rischio troppo grosso per gli altri. Per natura, la comunità e lo stato come sua espressione sono destinati a raccogliere i cocci ed a sistemare le cose quando il comportamento fuori etica di quacuno produce più danno che beneficio, perciò su questa base tendono a tutelarsi preventivamente da tali comportamenti. Nel caso delle banche, il termine “azzardo morale” lo spiega bene: il giornale “The Economist” del 18 dicembre 1987, a pagina 92, è stato citato dichiarare che “le banche si limitano ad intascare le commissioni dimenticando il rischio”, contando sul presupposto che i clienti siano protetti con forme assicurative esplicite o implicite… proprio dai vari enti ufficiali di controllo stessi. Perciò, la dovuta diligenza obbligatoria in ambito bancario prende la forma dei requisiti di capitalizzazione.

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