Crimine contro l’Umanità: il Sacro GAAP, 11

Poi per buona misura la Banca d’Italia in qualità di autorità di controllo ribadisce il concetto a sua volta:
“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Prima, n.12, Sabato 14 gennaio 2006, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006, Serie generale. Banca d’Italia, Provvedimento 22 dicembre 2005, Istruzioni per la redazione del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari. – Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005” Come detto, come sempre i vari “Visto il…” iniziali sono un buon punto di partenza per indagare sulla base di quali leggi chi faccia cosa: il legislatore comunitario, il legislatore italiano, la banca centrale italiana.
“Capitolo 1. Principi generali
1. Destinatari delle disposizioni
Le presenti istruzioni si applicano alle banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato “T.U.B.” – e gli enti finanziari di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (successivamente definito “decreto 87/92”) (Si tratta delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 64 del Testo Unico.)
In particolare: le banche italiane di cui all’art. 1 del T.U.B. nonché le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 64 del T.U.B. redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del “decreto 87/92”, il bilancio consolidato in conformità dei principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito “principi contabili internazionali” e “decreto IAS”) […] e secondo le disposizioni contenute nel presente fascicolo; […]”

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